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Cassazione: misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche

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23 giugno 2022

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Il d.l. 27 gennaio 2022, n. 4 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” (c.d. “decreto sostegni-ter”), convertito, con modifiche, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, si inscrive in una sequenza di interventi normativi che hanno previsto aiuti di Stato al fine di contenere l’insolvenza e la crisi d’impresa, divenute pervasive per effetto della pandemia da Covid-19. Misure di sostegno - per lo più consistenti in garanzie per agevolare l’accesso al credito ed attribuzioni a fondo perduto in forma di agevolazioni fiscali - sono state varate nella cornice del Temporary Framework della Commissione Europea del 20201 ed hanno immesso ingenti flussi di liquidità nel circuito economico. Durante l’iter parlamentare, nel corpo del “decreto sostegni-ter” è stato inserito l’art. 28-bis, che ha rimodulato la risposta sanzionatoria alle frodi, cui le misure dell’emergenza si prestano, per la spiccata potenzialità «criminogenetica» dei meccanismi di sovvenzionamento pubblico2. La norma rende più incisivi strumenti di deterrenza in prevalenza già esistenti, contro la dispersione delle risorse che lo Stato ha impegnato in misura tanto poderosa, e sembra raccogliere la sollecitazione, formulata dai commentatori più avveduti, a tenere conto della peculiarità dei nuovi modelli operativi di supporto e promozione delle attività economiche3. L’art. 28-bis. - oggetto delle presenti note - consta di due commi. Il primo riedita l’art. 2 del d.l. n. 25 febbraio 2022, n. 13, che è stato abrogato dalla stessa legge n. 25 del 2022 con salvezza degli atti adottati e dei rapporti giuridici sorti nella sua vigenza. Tale comma ha modificato le fattispecie incriminatrici dei delitti di malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis cod. pen.), di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316- ter cod. pen.) e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.), ampliandone lo spettro applicativo, e ha esteso l’applicazione della confisca c.d. allargata ex art. 240-bis cod. pen. ai reati di truffa a danno dello Stato (art. 640, secondo comma, n. 1, cod. pen.) e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.). Il secondo comma ha riscritto l’art. 119 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “decreto rilancio”), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, tipizzando un reato di falso ideologico dichiarativo, con riguardo alle attestazioni ed asseverazioni richieste ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali e, al tempo stesso, imponendo ai tecnici abilitati a rilasciarle obblighi assicurativi per la responsabilità civile più pregnanti. 

Fonte: cortedicassazione.it