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Cassazione: se il pagamento segue l’avviso, la sanzione non può essere ridotta

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11 gennaio 2022

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Con l’ordinanza n. 36577 del 25 novembre 2021, la Corte di cassazione ha sancito che la riduzione delle sanzioni, specificamente prevista in caso di ritardo “lieve”, riguarda solo l'ipotesi di inosservanza (lieve), rispetto all'originaria scadenza per il pagamento, disciplinata dalle singole leggi d'imposta. Detta riduzione, pertanto, non è applicabile al caso di ritardato pagamento delle somme indicate nell’avviso bonario emesso dopo il controllo automatizzato perché, in tale ipotesi, opera esclusivamente il beneficio della riduzione delle sanzioni a un terzo, a condizione che il pagamento sia eseguito entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Fonte: fiscooggi.it