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Cassazione su illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato nella PA

Data:

28 giugno 2023

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La Cassazione si pronuncia in materia di reiterazione dei contratti a termine, affermando che il risarcimento del danno per l’illegittima reiterazione dei suddetti contratti alle dipendenze della PA (D. L.gs n. 165/2001 art. 365), afferisce alla perdita di chance di una diversa occupazione (risarcimento di danno comunitario), e va riconosciuto esente da tasse. Nei fatti, la ricorrente, con istanza presentata all’Agenzia delle entrate, chiedeva il rimborso delle ritenute effettuate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sulle somme erogate a seguito di sentenza del Tribunale che aveva dichiarato l'illegittimità della reiterazione dei contratti di lavoro ed aveva disposto il risarcimento dei danni cagionati dalla precarietà dell'occupazione lavorativa. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato la predetta domanda. In sede di Cassazione si eccepisce la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto la somma riconosciuta nel primo grado di giudizio in favore della ricorrente aveva natura risarcitoria, in relazione alla condizione di precarietà lavorativa e non reddituale, e come tale non era assoggettate a tassazione. La suprema Corte accoglie il ricorso motivando che nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato, il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto a tempo determinato a tempo indeterminato (d.lgs. n. 165/2001, art. 365), al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione, con esonero dell’onere probatorio. 

Fonte: aranagenzia.it