La Cassazione ribadisce il principio di omnicomprensività della retribuzione dirigenziale: non sono remunerabili compensi privi di titolo nel contratto collettivo, non solo per le funzioni proprie del profilo/qualifica, ma per qualsiasi incarico conferito dall’amministrazione di appartenenza o su sua designazione (Cass. n. 32264/2019).
Nel caso esaminato, l’incarico—assegnato dal datore di lavoro—non poteva generare compensi aggiuntivi, a prescindere dal fatto che le spese fossero a carico di un terzo: ciò non attribuisce natura libero‑professionale all’incarico. Inoltre, l’art. 24, comma 3, TUPI prevede che eventuali compensi siano versati all’Amministrazione, e l’incarico era collegato alle specifiche competenze già ricomprese nel rapporto d’impiego.
Escluso, infine, l’indebito arricchimento: l’attività risulta già remunerata dal trattamento dirigenziale ordinario.
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