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Centro studi CNI: sulla base della legge 49-2023, il compenso del professionista negli affidamenti pubblici non può essere soggetto a ribasso

Data:

10 agosto 2023

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L’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, in quanto soggetto all’applicazione del principio dell’Equo compenso, porta a conseguenze ben precise. Innanzitutto, il compenso del professionista non può essere soggetto a ribasso e il criterio dell’offerta più vantaggiosa dovrà essere applicato sulla base dei soli criteri qualitativi e a prezzo fisso. E’ ammissibile il ribasso della componente del corrispettivo relativa alla voce “spese”, a patto però che questo non intacchi l’equità del compenso. A tal fine la Stazione Appaltante è obbligata a procedere alla verifica dei ribassi praticati sulle spese, onde accertare che essi non incidano sull’equità del compenso. 

Queste le conclusioni principali contenute nel documento curato dal Centro Studi del Consiglio Nazionale Ingegneri “La disciplina dell’equo compenso e gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura secondo il D.Lgs. 36/2023”. Lo studio presta particolare attenzione alla nozione di Equo compenso e all’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione della Legge 21 aprile 2023 n. 49, al ruolo attribuito ai parametri ministeriali per la determinazione dell’equo compenso, alle clausole vessatorie e alla loro nullità “relativa”, al ruolo attribuito agli Ordini e ai Consigli nazionali per la tutela dei professionisti. Uno specifico capitolo è dedicato ai rapporti tra la Legge 49/2023 e la disciplina degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura ai sensi del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs . 36/2023). 

Fonte: cni.it