La sentenza della Corte di Cassazione n. 37969/2021 stabilisce che, a seguito dell’annotazione del reclamo di cui all’articolo 2674-bis, comma 2 del codice civile e 113-ter (disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie) a margine di una trascrizione eseguita con riserva, l’imposta ipotecaria è dovuta da chi richiede l’annotazione stessa.
Fonte: fiscooggi.it