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Chi richiede l’annotazione del reclamo è tenuto a versare l’imposta ipotecaria

Data:

07 gennaio 2022

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La sentenza della Corte di Cassazione n. 37969/2021 stabilisce che, a seguito dell’annotazione del reclamo di cui all’articolo 2674-bis, comma 2 del codice civile e 113-ter (disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie) a margine di una trascrizione eseguita con riserva, l’imposta ipotecaria è dovuta da chi richiede l’annotazione stessa.  

Fonte: fiscooggi.it