La previsione nell'art.2 L. n.212-1956 della nomina di un commissario prefettizio ove la giunta municipale non provveda nei termini prescritti agli adempimenti di cui allo stesso articolo conferma che la competenza è della giunta, essendo l'istituto commissariale sostitutivo tipico degli organi di governo locali.
Fonte: dait.interno.gov.it