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Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana: provvedimenti illegittimi per vizi procedurali e danno risarcibile

Data:

27 ottobre 2022

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Ai fini del ristoro del danno risarcibile, non è sufficiente, in linea di principio, l’allegazione della mera illegittimità dei provvedimenti, allorché la stessa si fondi su vizi squisitamente formali, essendo altresì necessario il giudizio prognostico circa la fondatezza o meno della pretesa sostanziale alla spettanza del bene della vita, fatta valere in giudizio. 

Ne discende che, a fronte di provvedimenti illegittimi, annullati per vizio procedurale e motivazionale (nel caso di specie, trattasi di un provvedimento di sospensione dell’accreditamento; di un provvedimento di revoca dell’accreditamento e di un successivo provvedimento di conferma della revoca) che hanno impedito la prosecuzione di un’attività della parte appellante, solo una successiva riedizione del potere, con modalità emendative dei vizi riscontrati, avrebbe potuto produrre l’effetto impeditivo dell’attività associativa. 

Laddove, in ragione dell’onere probatorio legalmente scandito a carico della parte lesa, non emergano, per contro, elementi significativi per comprendere quale sarebbe stato l’esito della riedizione del potere, detta carenza impedisce di valutare proprio la sussistenza, o meno, dei presupposti dell’adozione dell’atto. 

Fonte: giustizia-amministrativa.it