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Consiglio di Stato macroorganizzazione e scorrimento graduatorie

Data:

01 febbraio 2024

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Il Consiglio di Stato, in analoghe ipotesi di impugnazione già in tempi risalenti, ha chiarito che quando sono contestati i criteri di auto-organizzazione, in base ai quali l'Amministrazione ha individuato i requisiti per l'iscrizione ad una determinata graduatoria appare evidente la riconducibilità della controversia a questioni del tutto diverse dal mero scorrimento di una graduatoria, essendo contestati i criteri di iscrizione alla graduatoria medesima la cui individuazione implica esercizio di discrezionalità tecnica, con contrapposte situazioni di interesse legittimo dei diretti interessati" (Cons. Stato, Sez. VI, 2 aprile 2012, n. 1953, in tal senso anche 12 marzo 2012, n. 1406). Nel caso di specie, difatti, ciò che si censura sono gli atti di macroorganizzazione, che, secondo la parte appellante, avrebbero previsto illegittime disposizioni dirette ad impedire l'inserimento in graduatoria dei laureati in ingegneria, ammessi ad insegnare nella classe di concorso A026 (matematica alle scuole superiori), nonché nella classe di concorso A020 (fisica alle scuole superiori), ma non anche nella classe di concorso A027 (matematica e fisica alle scuole superiori). Il collegio osserva che i provvedimenti di esclusione sono motivati in relazione al contenuto degli atti di macroorganizzazione. Ne consegue che il Tar ha errato nel parcellizzare la controversia in due segmenti uno con riferimento ai provvedimenti di esclusione e l'altro con riferimento agli atti di macroorganizzazione. Infatti, la vicenda è unitaria e, in relazione a tale unitarietà, è interamente devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo. 

Fonte: aranagenzia.it