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Contratti pubblici. Spese dei bandi di gara, oneri a carico della stazione appaltante 

Data:

23 giugno 2021

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L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha riscontrato che tra le stazioni appaltanti - che si avvalgono dell’ausilio di prestatori di servizi di committenza ausiliari - è invalsa la prassi di introdurre nella documentazione di gara clausole che impongono ai concorrenti di assumere l’obbligo di pagare, in caso di aggiudicazione, direttamente al prestatore del servizio, il corrispettivo per il supporto che quest’ultimo ha assicurato alla stazione appaltante. L’assunzione dell’obbligo in questione è spesso imposta quale condizione di partecipazione alla gara e, al contempo, la stipula del contratto di appalto è addirittura subordinata all’effettivo pagamento da parte dell’aggiudicatario del relativo compenso, talvolta d’ammontare non trascurabile. Anche in seguito ad alcuni ricorsi proposti dall’Autorità, la giurisprudenza amministrativa si è espressa in modo conforme a diverse precedenti delibere dell’ANAC dichiarando illegittime le clausole in questione, in quanto hanno effetti restrittivi sulla concorrenza, in palese violazione dell’art. 30 comma 1 del d.lgs. 50/2016 che, al contrario, proprio in un’ottica pro-concorrenziale, sancisce il principio di massima partecipazione. 

Fonte: anticorruzione.it