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Corte dei conti - Enti Locali - Sostituzione personale cessato e limiti assunzionali

Data:

09 novembre 2021

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I giudici contabili (Sezione Giurisdizionale Lombardia, delibera n. 167/2021) intervengono sulla richiesta di indicazioni interpretative della disciplina relativa alle capacità assunzionali del personale a tempo indeterminato, in particolare sulla possibilità di sostituire le cessazioni avvenute in corso d’anno, visto che detta sostituzione non comporterebbe alcuna variazione in aumento della spesa complessiva del personale dipendente, rispetto a quella registrata nell’ultimo rendiconto approvato. I magistrati ribadiscono che: “La sostituzione del personale cessato dal servizio in corso d'anno costituisce assunzione di personale, possibile entro i limiti di capacità assunzionale del Comune. Tale capacità deve essere improntata al principio della sostenibilità finanziaria della spesa, misurata attraverso i valori soglia e le percentuali come definiti dall’art. 33, co. 2, del D.L. 34/2019 e dalle relative disposizioni di attuazione approvate con D.M. 17 marzo 2020, salvo la possibilità per l’ente di piccole dimensioni, che rientri nelle condizioni ivi stabilite, di utilizzare la facoltà disciplinata dall’art. 5, comma 3 del D.M. sopra richiamato”.

Fonte: aranagenzia.it