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Corte dei conti e Ragioneria Generale dello stato su misure di welfare integrativo

Data:

12 ottobre 2023

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Ad avviso del Collegio della Corte dei conti, benché finanziate dal fondo risorse decentrate, anche le misure finalizzate al welfare integrativo previste dall’art. 82 del nuovo CCNL hanno natura non retributiva, ma meramente contributiva-previdenziale; sicché la relativa spesa non è assoggettata al limite del trattamento economico accessorio fissato dall’art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017.  

Fonte: aranagenzia.it 

 

La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato la risposta fornita ad una amministrazione che chiedeva se è possibile incrementare la parte variabile del fondo secondo le indicazioni dell’articolo 79, c. 2, lettera c) del CCNL 16/12/2022 in deroga al limite 2016 indicato dall’art. 23, c. 2, D. Lgs. n. 75/2017. RGS ritiene che le eventuali somme aggiuntive che un’amministrazione volesse aggiungere alla parte variabile del fondo per finanziare il welfare integrativo soggiacciono al limite 2016 del trattamento accessorio.  

Fonte: aranagenzia.it