La Sezione delle autonomie, sulla questione di massima rimessa dalla Sezione regionale di controllo per il Lazio, ha affermato che, in caso di annullamento giurisdizionale delle operazioni elettorali e, in particolare, dell’atto di proclamazione degli eletti, l'obbligo della relazione di fine mandato sussiste ed è disciplinato dal comma 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, per analogia con l'ipotesi, ivi espressamente regolata, dello scioglimento anticipato.
In ragione della peculiarità della fattispecie, la Sezione ha ritenuto che il soggetto tenuto alla sottoscrizione della relazione è il commissario straordinario e che la relazione non può limitarsi al solo periodo della gestione commissariale ma, per esigenze di trasparenza e di continuità delle rendicontazioni, deve riguardare anche la gestione svolta durante il mandato elettivo successivamente annullato.
Fonte: corteconti.it