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Corte di Cassazione: impiego pubblico, modalità di comunicazione per il licenziamento

Data:

14 ottobre 2022

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La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla materia delle forme di licenziamento affermando che il datore di lavoro non ha l’onere di utilizzare le rituali comunicazioni per intimare il licenziamento al lavoratore ed il recesso risulta efficace anche se comunicato in forma indiretta. Nei fatti, un dipendente provinciale impugnava la Determinazione Dirigenziale con cui la PA aveva risolto il rapporto di lavoro, a seguito del provvedimento della Commissione medica che lo aveva dichiarato, conseguentemente a un grave patologia, inidoneo permanente al servizio, lamentando che la determina dirigenziale di collocamento a riposo avrebbe dovuto essere in ogni caso comunicata in copia conforme ed in originale, con conseguente irrilevanza della sua conoscenza aliunde. Il giudice d’appello rigettava la predetta domanda, ritenendo sussistenti i requisiti della forma scritta del recesso e della conoscenza da parte del destinatario. Gli Ermellini con la sentenza in oggetto ritengono condivisibili i motivi di rigetto espressi dal giudice di merito, confermando che in tema di forma del licenziamento, l'art. 2 della L. 604/1966 esige, a pena di inefficacia, che il recesso sia comunicato al lavoratore per iscritto, ma non prescrive modalità specifiche di comunicazione. Ne consegue che, non sussistendo per il datore l'onere di adoperare formule sacramentali, la volontà di licenziare può essere comunicata al lavoratore anche in forma indiretta, purché chiara. 

Fonte: aranagenzia.it