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Corte di cassazione su obblighi contrattuali di diligenza, fedeltà, buona fede e correttezza

Data:

29 febbraio 2024

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Lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente, durante lo stato di malattia, configura la violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede, oltre che nell'ipotesi in cui tale attività esterna sia, di per sé, sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio ex ante in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio, così che è del tutto funzionale all'accertamento dell'effettiva violazione dei predetti obblighi l'approfondimento medico-legale finalizzato alla valutazione dell'attività svolta in favore di terzi in relazione alla patologia giustificante l'assenza dal lavoro presso il datore, per così dire, principale. 

Fonte: aranagenzia.it