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Corte di Giustizia Europea su affidamento in house anche in caso di vendita della società con gara

Data:

26 maggio 2022

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La sentenza della Corte di Giustizia Europea C-719/2020 del 12 maggio 2022 si pronuncia sulla decadenza dell’affidamento del servizio a una società in house pluripartecipata in caso di perdita del controllo analogo, a seguito della vendita, con gara, della società stessa.  

Il caso attiene l’ordinanza di rimessione n. 7161/2020 con cui il Consiglio di Stato aveva chiesto alla Corte di Giustizia Europea (CGE) se la direttiva 2014/24 fosse contraria ad una normativa o a una prassi nazionale in forza della quale l’esecuzione di un appalto pubblico, inizialmente aggiudicato direttamente a una società «in house»  – sul quale l’amministrazione aggiudicatrice esercitava congiuntamente un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi – proseguisse automaticamente con l’operatore economico che acquisiva tale società, al termine di una procedura di gara, nel caso in cui l’amministrazione aggiudicatrice non avesse il controllo analogo su tale operatore economico. Nello specifico, la società in house era stata ceduta ad un soggetto privato scelto tramite una procedura competitiva e poi nuovamente ceduta a una società quotata, assicurandone così la continuità e la possibilità di continuare a svolgere il servizio pubblico. La CGE sancisce che la direttiva 2014/24 deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa o a una prassi nazionale in forza della quale l’esecuzione di un appalto pubblico, aggiudicato inizialmente, senza gara, ad un ente «in house» sul quale l’amministrazione aggiudicatrice esercitava, congiuntamente, un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi, sia proseguita automaticamente dall’operatore economico che ha acquisito detto ente, al termine di una procedura di gara, qualora detta amministrazione aggiudicatrice non disponga di un simile controllo su tale operatore e non detenga alcuna partecipazione nel suo capitale. La pronuncia è destinata ad incidere sulle aggregazioni societarie, sulle operazioni straordinarie in materia di razionalizzazione e sul valore delle partecipazioni pubbliche. 

Fonte: anci.it