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Covid: le disposizioni sulla quarantena obbligatoria non violano la libertà personale

Data:

14 aprile 2022

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La Corte costituzionale ha esaminato in camera di consiglio le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale penale di Reggio Calabria su alcune disposizioni del decreto-legge n. 33 del 2020, che contiene misure per limitare la diffusione del Covid-19. Il Tribunale ritiene che la quarantena obbligatoria incida non sulla libertà di circolazione dei cittadini (articolo 16 della Costituzione) ma sulla libertà personale (articolo 13 della Costituzione) e che, pertanto, i relativi provvedimenti debbano essere adottati dall’autorità giudiziaria o, nell’impossibilità, averne la convalida.  

La Corte costituzionale ha dichiarato pertanto non fondate le questioni. La quarantena obbligatoria e le relative sanzioni penali, così come regolate dalle disposizioni impugnate, incidono sulla sola libertà di circolazione. Non comportano alcuna coercizione fisica, sono disposte in via generale per motivi di sanità e si rivolgono a una indistinta pluralità di persone, accomunate dall’essere positive al virus trasmissibile ad altri per via aerea. 

Fonte: cortecostituzionale.it