Dirigenza pubblica a termine: stop ai rinnovi e durata minima incompatibile con il diritto UE

Data:

16/04/26, 15:02

Autore:

Andrea Angelo Aronica

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La Cassazione ribadisce che il lavoro dirigenziale pubblico a tempo determinato ex art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 ha natura eccezionale rispetto al rapporto a tempo indeterminato e rientra pienamente nell’ambito applicativo della direttiva 1999/70/CE, con conseguente divieto di reiterazione abusiva dei contratti a termine (Cass. n. 27189/2025; Cass. n. 13066/2022). Ne deriva che non sono consentiti rinnovi oltre i limiti massimi triennali e quinquennali previsti dalla norma, neppure tramite incarichi diversi se riconducibili all’ordinaria attività dell’ente. La Corte afferma inoltre l’incompatibilità con lo spirito eurounitario della previsione di una durata legale minima triennale per incarichi dirigenziali a termine, destinati a soddisfare esigenze temporanee. Tali principi si estendono anche agli incarichi ex art. 110 TUEL, che presuppongono esigenze eccezionali e temporanee degli enti locali e, come tali, non compatibili con durate minime legali. 

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