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Effetti della sentenza che dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma sul ruolo di anzianità dei pubblici dipendenti

Data:

30 dicembre 2021

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Il Consiglio di Stato in sede consultiva fornisce il proprio parere facoltativo solo su questioni di massima, la cui soluzione potrà guidare la successiva azione amministrativa nel suo futuro esplicarsi; è esclusa, pertanto,  la possibilità di emettere pareri su aspetti minimali relativi ad “un ordinario segmento del procedimento amministrativo” e ciò in quanto il supporto consultivo, da un lato, non può e non deve sostituirsi all’amministrazione nel dovere di provvedere e, dall’altro, non può invadere l’ambito di operatività delle attribuzioni dell’Avvocatura dello Stato nella sua funzione generale di consulenza alle pubbliche amministrazioni. L'efficacia retroattiva della sentenza  che dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma non si estende ai rapporti esauriti, ossia a quei rapporti che, sorti precedentemente alla pronuncia della Corte costituzionale, abbiano dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate e intangibili in virtù del passaggio in giudicato di decisioni giudiziali, della definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili, del completo esaurimento degli effetti di atti negoziali, del decorso dei termini di prescrizione o decadenza, ovvero del compimento di altri atti o fatti rilevanti sul piano sostanziale o processuale. Le posizioni in ruolo di anzianità del personale di una pubblica amministrazione, soprattutto se in regime di diritto pubblico, relativamente alle specifiche posizioni ricoperte da ciascun dipendente, che non sono state tempestivamente contestate, nell’ordinario termine di decadenza previsto per impugnare innanzi al giudice amministrativo, dai singoli interessati con riferimento al posto in cui sono collocati, si consolidano e resistono anche alle pronunce di illegittimità costituzionale.  

L’annullamento giurisdizionale dell'atto plurimo e scindibile, quale è il ruolo di anzianità di una pubblica amministrazione, non può avere efficacia erga omnes ma solo effetti inter partes, rimanendo vietata l’estensione delle decisioni giurisdizionali ai sensi dell’art. 1, comma 132, l. 30 dicembre 2004, n. 311.  

Fonte: ​​giustizia-amministrativa.it