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Enti Locali - Danno Patrimoniale - Danno all’immagine

Data:

30 giugno 2021

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Il Collegio in merito al risarcimento del danno cui è stato condannato un dipendente, per fatti accertati in sede penale che hanno prodotto un danno all’Ente, articolato nelle due voci di danno patrimoniale diretto, nonché di danno all’immagine dell’Ente medesimo, motivano la quantificazione del danno di immagine, stabilita nella misura del doppio rispetto al danno patrimoniale, evidenziando che: “il convenuto deliberatamente e ripetutamente ha violato le regole che presiedono il comportamento di un pubblico funzionario nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali, arrecando un grave danno all’immagine dell’Ente di appartenenza, dimostrato dall’impatto mediatico della vicenda riportato in diversi articoli di stampa, soprattutto nell’ambito locale, anche in ragione dell’esito del processo penale sfociato in una sentenza definitiva di condanna e dell’esito del procedimento disciplinare concluso con il licenziamento senza preavviso; I comportamenti tenuti dal convenuto in questa vicenda hanno gravemente pregiudicato la credibilità dell’Ente, ponendo in dubbio l’attendibilità e l’affidabilità dell’attività istituzionale svolta dal personale del Comune, che deve ispirarsi ai principi costituzionali di sana amministrazione pubblica, ai sensi degli art. 97, 98, 54 comma 2, 28 della Costituzione, come precisati nel Decreto del Ministro della Funzione Pubblica del 28.11.2000 del Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.”
Fonte: Aran su sentenza n.99/2021 Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale Veneto