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Esercizi commerciali, la PA ha potere di vigilanza su possesso requisiti per attività autorizzata

Data:

27 gennaio 2022

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Il Tar, richiamando, tra gli altri, Cons. Stato, sez. III, 1° agosto 2018, n. 4756 e l’Adunanza Plenaria n. 18 del 2020, ha ribadito l’orientamento secondo cui, nel caso in cui sia autorizzata un’attività che dura nel tempo, l’Amministrazione conserva un potere di vigilanza rivolto anche alla verifica del mantenimento dei requisiti per l’esercizio dell’attività medesima, potendo dichiarare la decadenza o, comunque, revocare l’atto ampliativo nel caso di perdita dei requisiti medesimi. Infatti, la giurisprudenza amministrativa ammette pacificamente che la perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi per l’esercizio di una determinata attività o per il godimento di un determinato beneficio, comporti la revoca – ascrivibili alla cd. revoca sanzionatoria o revoca-decadenza – del pregresso atto ampliativo. Alla luce delle considerazioni che precedono, nessuna violazione di legge e nessun profilo di eccesso di potere sono ascrivibili al provvedimento in esame nella misura in cui determina la revoca di un titolo autorizzatorio in mancanza dei requisiti (i.e.: il possesso della sede legale o della principale organizzazione aziendale) che devono persistere al fine di esercitare l’attività autorizzata.

Fonte: anci.it