Il Tar Lazio, sez. III, con sentenza n. 3425/2022, ha chiarito che Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso, effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile.”, con l’unica eccezione dei provvedimenti limitativi aventi carattere cautelare ed urgente, che sono efficaci immediatamente. A norma del penultimo periodo dell’art. 21-bis all’esame, inoltre, “il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia”.
Fonte: giustizia-amministrativa.it