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Funzione Pubblica: parere sul titolo giustificativo dell’assenza dal servizio per somministrazione del vaccino anti Covid-19

Data:

22 luglio 2021

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I dipendenti che aderiscano al programma di vaccinazione regionale e si assentino dal lavoro per la suddetta somministrazione potranno fruire di permessi personali o di altri istituti previsti dai CCNL di riferimento. Invece, le eventuali assenze dovute ai postumi del vaccino saranno considerate giornate di malattia ordinaria, e, quindi, sottoposte alla decurtazione di cui all’articolo 71, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Diversamente, i lavoratori che aderiscano alla campagna vaccinale promossa dalla propria amministrazione, in ottemperanza al Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro, del 6 aprile 2021, vengono sottoposti su base volontaria alla somministrazione del vaccino durante l’attività lavorativa. In questo caso, l’articolo 15 del citato protocollo prevede che, se la vaccinazione viene eseguita in orario di lavoro, il tempo necessario alla medesima è equiparato a tutti gli effetti all’orario di lavoro.

Fonte: funzionepubblica.gov.it