Il processo davanti al Giudice amministrativo può avere tra le sue conclusioni c.d. di rito una sentenza di irricevibilità come una di inammissibilità.
Il primo tipo di sentenza è pronunciato quasi sempre per la tardività del ricorso; il secondo, che ricorre più spesso, è pronunciato per diversi motivi.
Comune all’uno e all’altro tipo di sentenza è la caratteristica che segnano entrambi la esclusione dell’esame del merito del ricorso ed in genere dell’atto di iniziativa processuale (ricorso o impugnazione che sia).
Si nota anche, però, che il Giudice talvolta considera promiscuamente i casi in cui il ricorso si presta ad essere dichiarato irricevibile o inammissibile, oppure fa oggetto di una pronuncia di inammissibilità una condizione di tardività che, invece, in altri giudizi è fatta oggetto di una pronuncia di irricevibilità.
Si nota anche che piuttosto frequentemente il Giudice, nelle motivazioni della sentenze evoca la condizione della ricevibilità del ricorso e quella della ammissibilità facendo seguire dopo pochi passaggi la evocazione delle nozioni dei presupposti processuali e delle condizioni dell’azione, inducendo a cogliere una implicita affermazione di una sovrapponibilità tra l’una e l’altra distinzione (e quindi una corrispondenza tra ricevibilità e presupposti processuali ed un’altra corrispondenza tra ammissibilità e condizioni dell’azione)
Si ha nel complesso una condizione di indeterminatezza su ciò che può portare ad una sentenza di inammissibilità e ciò che può portare ad una sentenza di irricevibilità.
Su tutto questo aleggia il dubbio che la distinzione tra le due categorie della irricevibilità e della inammissibilità appartenga essenzialmente all’ambito degli operatori del processo amministrativo come misura di autorganizzazione del lavoro.
Fonte: giustizia-amministrativa.it