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Il lavoratore che non abbia potuto fruire di tutti i giorni di ferie annuali retribuite prima di dare le dimissioni ha diritto a un'indennità finanziaria

Data:

25 gennaio 2024

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Un dipendente pubblico ha ricoperto la carica di istruttore direttivo presso un Comune della provincia di Lecce. Ha poi rassegnato le dimissioni per accedere alla pensione anticipata, chiedendo il versamento di un’indennità finanziaria per i 79 giorni di ferie annuali retribuite non goduti nel corso del rapporto di lavoro. Il Comune, richiamandosi alla norma prevista dalla legislazione italiana secondo la quale i lavoratori del settore pubblico non hanno in nessun caso diritto a un'indennità finanziaria in luogo dei giorni di ferie annuali retribuite non goduti al momento della cessazione del rapporto di lavoro, ha contestato tale domanda.  

Il giudice italiano investito della controversia tra il dipendente pubblico e il Comune nutre dubbi sulla compatibilità di tale norma con il diritto dell'Unione. Infatti, secondo la direttiva «orario di lavoro», un lavoratore che non abbia potuto fruire di tutte le ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro ha diritto a un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite non goduti. Con la sua sentenza, la Corte europea conferma che il diritto dell'Unione osta a una normativa nazionale che vieta di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite non goduti qualora tale lavoratore ponga fine volontariamente al suo rapporto di lavoro. 

Per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti dal legislatore italiano nell'adottare la normativa nazionale di cui trattasi, la Corte ricorda che il diritto dei lavoratori alle ferie annuali retribuite, ivi compresa la sua eventuale sostituzione con un'indennità finanziaria, non può dipendere da considerazioni puramente economiche, quali il contenimento della spesa pubblica. 

Fonte: curia.europa.eu