La Corte di giustizia tributaria di II grado della Liguria ha chiarito, con la sentenza n. 4/2023, che è inammissibile il ricorso del contribuente costituito tardivamente rispetto a un termine che, successivamente alla procedura di reclamo-mediazione, iniziava a decorrere di sabato.
La proroga, infatti, è insussistente nell’ipotesi in cui il giorno festivo si collochi all’inizio o nel corso del periodo di tempo considerato.
Questo principio è stato espresso con la sentenza n. 486 del 30 giugno 2023.
Fonte: fiscooggi.it