Prevedere che il concorrente di una gara sia obbligato a partecipare a tutti e tre i lotti è in palese contrasto con i complementari principi di accesso al mercato e concorrenza, e conduce a una valutazione di illegittimità della clausola stessa. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono, infatti, chiamate a perseguire il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività, ma pur sempre nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.
È quanto ha esplicitato Anac con la delibera n. 287, approvata dal Consiglio dell’Autorità del 23 luglio 2025, chiedendo alla stazione appaltante interessata di annullare tutti gli atti di gara (bando, disciplinare di gara e atti conseguenziali medio tempore adottati), “stante la presenza dei vizi gravanti la lex specialis”. Anac ha assegnato un termine di 15 giorni per agire in conformità, con avvertenza che, in mancanza, l’Autorità è legittimata ad impugnare la documentazione di gara esaminata.
Fonte: anticorruzione.it