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Impiego pubblico: demansionamento e risarcimento danni

Data:

26 maggio 2022

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In tema di disciplina di mansioni la Corte di Cassazione (Sezione Lavoro Ordinanza n. 11503 del 8/4/2022) ha riaffermato che in materia di pubblico impiego contrattualizzato, lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica anche non immediatamente superiore a quella di inquadramento formale comporta in ogni caso il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore. In tema di disciplina delle mansioni, l’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 assegna rilievo solo al criterio dell’equivalenza delle mansioni, e il diritto alla retribuzione della qualifica superiore non è condizionato alla classificazione prevista dal nuovo sistema di classificazione dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, né alla legittimità dell’assegnazione delle mansioni. Neanche il conferimento della posizione organizzativa (ex C.C.N.L. del 31.3.1999 Regioni e Autonomie locali) assume rilievo in termini di apicalità di mansioni, differenziandosi solo sotto il profilo economico dalle altre posizioni della categoria, non caratterizzate dallo svolgimento di compiti di responsabilità di un servizio. Di fatto non costituisce una ipotesi di demansionamento, non determinandosi un mutamento di profilo professionale, bensì soltanto di funzioni, comportanti unicamente l’attribuzione di una posizione di responsabilità con correlato beneficio economico, che cessa alla naturale scadenza dell’incarico. 

Fonte: aranagenzia.it