La Corte di Cassazione ritiene che sia conforme a diritto la statuizione della Corte territoriale, che ha riconosciuto il diritto al punteggio spettante per il servizio militare di leva non prestato in costanza di rapporto di lavoro, disapplicando, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2011 che consentiva, rispetto alle graduatorie ad esaurimento, la valutazione del solo servizio militare di leva reso in costanza di rapporto di lavoro.
Fonte: aranagenzia.it