La Corte di Cassazione, con sentenza n. 203/2022, ha stabilito il principio secondo il quale la mera pendenza di giudizi aventi ad oggetto l’impugnazione degli atti prodromici quali cartelle o intimazioni di pagamento, anche se con decisioni di annullamento non ancora irrevocabili, che riducano l’importo minimo previsto per dar seguito all’iscrizione ipotecaria, non determina l’annullamento in toto della misura cautelare, in quanto ai fini del raggiungimento di detta soglia minima, concorrono tutti i crediti iscritti a ruolo, ancorché in contestazione. La Corte, pertanto, chiarisce che l’iscrizione va rimodulata cancellando solo la parte che trova il proprio presupposto nelle maggiori somme originariamente iscritte.
Fonte: fiscooggi.it