L’esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa riconosciuta, in caso di divorzio, a tutti gli atti relativi allo scioglimento di matrimonio o cessazione degli effetti civili e ai procedimenti sulla corresponsione dell’assegno (articolo 19, legge n. 74/1987) vale anche per le unioni civili risolte in via giudiziale. Di conseguenza, una coppia che provvederà a sciogliere giudizialmente la loro unione civile potrà beneficiare della misura di favore per il trasferimento del 50% dell’immobile adibito a residenza delle parti a favore di uno dei due coniugi. È la sintesi della risposta della Agenzia delle entrate n. 573 del 24 novembre 2022.
Fonte: fiscooggi.it