La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 40221 del 15 dicembre 2021, ha chiarito che l’eccezione di inapplicabilità delle risultanze delle indagini finanziarie, per carenza dei presupposti applicativi e in ragione della modalità di tenuta dei conti, non trova ingresso in sede di legittimità. I supremi giudici hanno ricondotto tali doglianze nell’alveo dell’inammissibilità per violazione dell’articolo 360, n. 5) cpc, in quanto riconducibili a un ingiustificabile rivalutazione nel merito delle risultanze probatorie non ammesso in sede di legittimità.
Fonte: fiscooggi.it