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La prescrizione di cinque anni per danno erariale matura da quando si ha conoscenza dell’illecito

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31 marzo 2022

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La sezione centrale d’appello della Corte dei conti, con sentenza n. 78/2022, ritiene che la regola generale sia che il fatto dannoso non si perfeziona con il comportamento tenuto dal pubblico dipendente in difformità da quello previsto dalle norme, circostanza questa attinente alla condotta, ma dal momento in cui, “verificandosi le conseguenze di quella condotta, si realizza l’eventus damni - quale effettivo depauperamento del patrimonio pubblico - e si abilita il Requirente all’esercizio dell’actio damni. Ora, una tale regola generale, a parere dei giudici contabili, “va inevitabilmente incontro a deroghe nelle non infrequenti ipotesi di “occultamento doloso”, in tali evenienze, integranti di norma condotte penalmente rilevanti, il legislatore ha voluto affermare la regola della decorrenza della prescrizione dal momento della conoscenza effettiva del danno a ragione del dolo, in luogo del principio della “conoscibilità obiettiva” dello stesso. E la giurisprudenza contabile si è poi spinta oltre, ampliando il concetto di occultamento doloso del pregiudizio e facendo coincidere il comportamento causativo della lesione con l’occultamento stesso” (ex multis Corte dei conti, Sez. terza centrale di app., 15 marzo 2002, n. 98/A). 

Fonte: aranagenzia.it