Le prestazioni una tantum remunerate con pagamenti rateizzati non sono riconducibili a prestazioni soggette a pagamenti successivi. Inoltre, in presenza di un accordo di rateizzazione, il mancato versamento di una quota prima della scadenza dell’esigibilità del compenso non può essere considerato un non pagamento del prezzo e quindi non comporta la riduzione dell’imponibile. È quanto precisa Corte di giustizia europea.
Fonte: fiscooggi.it