Il decreto 91/2022, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, chiarisce che non sussiste difetto di legittimazione e difetto di interesse alla proposizione del ricorso da parte di singoli consiglieri comunali avverso una delibera dell’organo collegiale cui appartengono e di cui assumono l’errato conteggio dei voti al fine dell’esito degli stessi, atteso che i singoli consiglieri comunali hanno un interesse legittimo proprio al rispetto delle regole di formazione della volontà collegiale dell’organo a cui appartengono e a che il loro voto sia correttamente computato e, questo, radica la legittimazione e l’interesse ad agire, personale, concreto e attuale.
Fonte: giustizia-amministrativa.it