Nel dichiarare l’infondatezza della questione sollevata dal Consiglio di Stato con riguardo all’art. 248, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 81, 97, 114 e 118 della Costituzione, la Corte costituzionale ribadisce che il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione rappresenta un “obiettivo prioritario […] non solo per la critica situazione economica che il ritardo ingenera nei soggetti creditori, ma anche per la stretta connessione con l’equilibrio finanziario dei bilanci pubblici, il quale viene intrinsecamente minato dalla presenza di situazioni debitorie non onorate tempestivamente”.
Fonte: giustizia-amministrativa.it