Con l’ordinanza n. 10739 del 23 aprile 2025, la Corte di Cassazione ha stabilito che la mobilità obbligatoria nel pubblico impiego non può essere disposta nei confronti di un dipendente in regime di part-time verticale ciclico, se la nuova sede di lavoro comporta un aggravio incompatibile con l’articolazione dell’orario.
Il caso riguardava un dipendente del comparto Funzioni Locali trasferito d’ufficio in un’altra sede, nonostante il contratto part-time prevedesse periodi di inattività. La Corte ha ritenuto illegittimo il provvedimento, in quanto non ha tenuto conto delle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
La pronuncia rafforza il principio secondo cui la mobilità deve rispettare non solo le esigenze organizzative dell’amministrazione, ma anche le condizioni contrattuali individuali del lavoratore.
Fonte: aranagenzia.it