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Motivazione per relationem, cartella di pagamento valida

Data:

02 marzo 2023

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La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 38116 del 29 dicembre 2022, rigettando il ricorso presentato dal contribuente, ha chiarito che la cartella di pagamento, allorché segua l’adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata, con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati, attraverso il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione dell’importo per gli ulteriori accessori. Tale richiamo, infatti, soddisfa in pieno l’obbligo di motivazione prescritto dall’articolo 7 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) e dall’articolo 3 della legge n. 241/1990.  
Sull’Amministrazione finanziaria grava un obbligo di motivazione rafforzato solo se la cartella di pagamento costituisce il primo atto notificato al contribuente e, quindi, atto impositivo. 

Fonte: fiscooggi.it