In materia ambientale e paesaggistica non si può procedere per silenzio-assenso, bensì per provvedimenti espliciti.
Nessun titolo edilizio può formarsi per silentium, ove sull’area interessata vertano vincoli paesaggistici.
(Nel caso specie, la sezione, nell’accogliere l’appello, riteneva che la parte appellata, non vantando la formazione di un idoneo e legittimo titolo edilizio per silentium, non potesse invocare una responsabilità del Comune per lesione del legittimo affidamento, da annullamento del permesso di costruire).
L’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 ha natura inderogabile, in quanto norma imperativa volta a predeterminare in via generale le distanze tra le costruzioni, in considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza.
Fonte: giustizia-amministrativa.it