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Notifica valida anche se l’atto è consegnato da un postino privato

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10 marzo 2022

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La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1357/2022, afferma che non può essere ritenuta nulla la notificazione di un atto tributario sostanziale eseguita a mezzo di licenziatario postale privato nel periodo intercorrente tra la prima, parziale, liberalizzazione dei servizi postali, operata dal Dlgs n. 58/2011, a decorrere dal 30 aprile dello stesso anno e quella compiutamente attuata con la legge n. 124/2017. 

Fonte: fiscooggi.it