La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1357/2022, afferma che non può essere ritenuta nulla la notificazione di un atto tributario sostanziale eseguita a mezzo di licenziatario postale privato nel periodo intercorrente tra la prima, parziale, liberalizzazione dei servizi postali, operata dal Dlgs n. 58/2011, a decorrere dal 30 aprile dello stesso anno e quella compiutamente attuata con la legge n. 124/2017.
Fonte: fiscooggi.it