Novità ANAC su anticorruzione e contratti aggiornamento al 28 novembre 2024

Data:

11/28/24, 10:48 AM

Autore:

Andrea Angelo Aronica

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Non è conferibile, a chi sia stato membro del Consiglio comunale, l’incarico di presidente del Consiglio di amministrazione di un’azienda speciale di servizi locali dello stesso Comune dove il soggetto interessato ha ricoperto la carica politica, prima del decorso del periodo di raffreddamento di due anni, fissato dalla normativa vigente.  

Lo specifica l’Anac, con la delibera n. 511 approvata dal Consiglio del 6 novembre 2024, su una questione sollevata in relazione a un ente strumentale, di servizi farmaceutici ed educativi per l’infanzia, di un Comune del bellunese. Nel caso affrontato, la presidenza era stata attribuita dal sindaco a una consigliera comunale che si era dimessa dal suo ruolo nell’amministrazione locale dieci giorni prima della nomina al vertice dell’azienda speciale. 

 

Anci segnala il comunicato del Presidente del 28 giugno 2024 con cui ANAC ha disposto la proroga fino al 31 dicembre 2024 di alcuni adempimenti (Delibera n. 582/12/2023 e nel Comunicato del Presidente del 10/1/2024). In particolare, l’Autorità, come da richiesta dell’Anci effettuata al tavolo tecnico, ha prorogato al 31/12/2024 la possibilità di utilizzare l’interfaccia web dalla Piattaforma PCP dell’ANAC per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro; per l’adesione ad accordi quadro e convenzioni i cui bandi siano stati pubblicati entro il 31/12/2023; per la ripetizione di lavori o servizi analoghi; per le fattispecie di cui alla Delibera n. 584 del 2023. Confermata, poi, in via definitiva, la facoltà per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare l’interfaccia web della PCP per l’acquisizione del CIG con riferimento a tutte le fattispecie per cui è previsto l’utilizzo della scheda P5, ivi comprese le ipotesi di acquisizione del CIG ai soli fini della tracciabilità dei flussi finanziari. Infine, per gli affidamenti in house, l’Anac ha reso disponibile la scheda A3_6, utilizzabile in via transitoria, nelle more dello sviluppo delle apposite schede da parte delle PAD e comunque fino al 31/12/2024. 

 

Prevedere nel bando di gara la verifica dell’anomalia delle offerte con punteggio superiore ai 4/5 del punteggio massimo conseguibile per l’offerta tecnica e per quella economica, è ammissibile e compatibile con il nuovo Codice Appalti. La stazione appaltante ha, infatti, un’ampia discrezionalità sulla scelta di procedere o meno, alla verifica facoltativa di anomalia delle offerte. Il ricorso all’istituto (come pure la mancata applicazione di esso) non necessita di una particolare motivazione né può essere indicato se non nelle ipotesi, remote, di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto. 

Lo ha evidenziato Anac, con la delibera di precontenzioso n. 450, approvata dal Consiglio dell’Autorità il 9 ottobre 2024. 

 

Ha ragione la stazione appaltante che, in assenza di un comprovato malfunzionamento della piattaforma digitale, non ha sospeso né prorogato i termini di presentazione delle offerte. 
Lo ha ribadito l’Autorità Nazionale Anticorruzione con il Parere di precontenzioso n. 451, approvato dal Consiglio dell’Autorità il 9 ottobre 2024.