Gli interventi diretti a ridurre il rischio idrogeologico del territorio a protezione della rete di viabilità primaria e necessari per realizzare la successiva riparazione e costruzione di edifici danneggiati dal terremoto del 2016, non rientrano tra le opere di urbanizzazione primaria o secondaria ad aliquota Iva agevolata al 10 per cento. È quanto precisa l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 184 dell’8 aprile 2022.
Il chiarimento è chiesto da una Regione che intende avviare le procedure di gara per l’esecuzione di lavori finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico a protezione della rete di viabilità primaria.
Fonte: fiscooggi.it