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Parere FP in tema di benefici ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104

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22 luglio 2021

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La circolare n. 1 del 2012 del Dipartimento della funzione pubblica recante “Modifiche alla disciplina in materia di permessi e congedi per l'assistenza alle persone con disabilità - decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 ("Attuazione dell'art. 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi"), chiarisce che, in base a quanto stabilito dalla legge, per la concessione dei permessi di cui all’articolo 33 legge 5 febbraio 1992, n. 104, occorre far riferimento alla residenza, che è la dimora abituale della persona, mentre non è possibile considerare il domicilio che, secondo la definizione del c.c., è "nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi". Nell'ipotesi in cui la persona in situazione di gravità sia residente in un Comune con distanza stradale superiore ai 150 km, ma domiciliata presso l’abitazione del lavoratore che si occupa dell’assistenza, al fine di agevolare l’assistenza della persona disabile, l'amministrazione potrà dare rilievo alla dimora temporanea (ossia l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 223 del 1989) attestata mediante la relativa dichiarazione sostitutiva da rendersi ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000.

Fonte: funzionepubblica.gov.it