Ogni ente avrà facoltà di dotarsi di regolamento nel rispetto del proprio ordinamento. Per gli Enti locali, la normativa di riferimento deve essere quella di cui al d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. I regolamenti in materia di contrattualistica pubblica, incidendo anche su posizione soggettive di terzi operatori economici, rientrano tra quelli di competenza del Consiglio comunale, a norma dell'art. 7 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. Detti regolamenti non possono disciplinare gli appalti sopra la soglia comunitaria; nel sottosoglia, invece, il Comune avrà di certo facoltà di regolare ad es. la richiesta di preventivi, le verifiche a campione etc. ossia tutto quello che può essere strumentale all'affidamento secondo le indicazioni del Codice.