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Partecipazione degli alunni con disabilità alle gite o visite scolastiche

Data:

18 gennaio 2024

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L’articolo 3 della Costituzione italiana e l’articolo 30 della Convenzione Onu sui diritti per le persone con disabilità sanciscono il diritto degli alunni disabili a partecipare ai viaggi di istruzione e alle visite guidate. In base a tale normativa, se nella classe ci sono bambini con disabilità o con particolari bisogni, gli insegnanti, nella scelta della meta delle gite scolastiche, dei luoghi da visitare, della struttura dove soggiornare e dei mezzi di trasporto da utilizzare, devono tener conto delle esigenze di tutti. Nel caso in cui non ci fossero tali presupposti, occorre che vengano adottati tutti gli accorgimenti e gli adeguamenti necessari affinché l’alunno con disabilità possa aderire. 

La partecipazione di un membro della famiglia è contemplata nei casi in cui lo studente abbia problemi legati al riposo, debba assumere determinati farmaci o sia tracheotomizzato. La scuola, però, non può subordinare il diritto di partecipazione alla gita dell’alunno con disabilità, alla presenza di un familiare, o pretendere che quest’ultimo lo accompagni. Spetta, infatti, alla scuola designare un accompagnatore idoneo all’interno del suo organico. Le spese di viaggio dell’accompagnatore sono a carico della scuola.  

Fonte: superabile.it