La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 25607 del 25 settembre 2024, ha stabilito che il contributo unificato, quando il contribuente ricorre contro il pignoramento, domandando anche l'annullamento del previo avviso di accertamento per mancata notifica, deve essere corrisposto sia sul pignoramento sia sul precedente accertamento, essendo irrilevante la sussistenza di un solo ricorso. Il processo tributario, infatti, è sempre e necessariamente ancorato al singolo atto impugnato.
Fonte: fiscooggi.it