Secondo la Corte di Cassazione, il messaggio di posta elettronica costituisce un documento informatico riconducibile alle riproduzioni informatiche ex art. 2712 c.c..
Anche se priva di firma, l’e-mail fa piena prova dei fatti rappresentati se non viene disconosciuta dalla parte contro cui è prodotta. In caso di disconoscimento, l’e-mail, perde l’efficacia di piena prova, ma non può essere esclusa dal materiale probatorio.
Il giudice è tenuto a valutarla insieme agli altri elementi di causa, considerando le sue caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità, ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale.
Inoltre, il disconoscimento non elimina la rilevanza probatoria dell’e-mail, che conserva valore di presunzione semplice dei fatti in essa rappresentati.
Ne consegue che le e‑mail, anche se contestate, devono essere esaminate e valutate nel complesso delle prove disponibili.
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