L’ordine cronologico di arrivo delle manifestazioni di interesse in una procedura negoziata non è conforme al Codice degli Appalti, né è idoneo a soddisfare i requisiti di oggettività, coerenza con l'oggetto e con la finalità dell'affidamento, nonché con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
È quanto ha stabilito Anac con il Parere in funzione consultiva n. 11 del 28 febbraio 2024, rispondendo alla richiesta avanzata da un Comune della Bassa Sardegna.
Fonte: anticorruzione.it