Nella sua sentenza, la Corte di giustizia dell’Unione Europea afferma che l'autorità di controllo di uno Stato membro può ordinare d'ufficio, vale a dire anche in assenza di una previa richiesta dell'interessato presentata a tal fine, la cancellazione di dati trattati illecitamente se una simile misura è necessaria per adempiere il suo compito consistente nel vigilare sul pieno rispetto del RGPD. Se tale autorità constata che un trattamento di dati non rispetta il RGPD, essa deve porre rimedio alla violazione constatata, e ciò anche senza previa richiesta dell'interessato.
Fonte: curia.europa.eu