È rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all’art. 36 della Costituzione e alle sentenze della Corte costituzionale, n. 159 del 2019 e n. 130 del 2023, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2, del decreto legge, n. 79 del 1997, convertito nella legge n. 140 del 1997, e 12, comma 7, del decreto legge, n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 122 del 2010, laddove prevede la dilazione dell’effettiva erogazione del trattamento di fine servizio (nell’ipotesi di importi superiori a € 50.000,00) nonché la rateizzazione dei pagamenti, non accompagnate dalla rivalutazione delle somme via via erogate all’ex dipendente pubblico cessato dal servizio per raggiunti limiti di età.
Nell'ordinanza del TAR Marche n. 105 del 15 febbraio 2025 si sottolinea come l’inerzia del legislatore reiteri la lesione sostanziale del diritto del dipendente pubblico, cessato dal servizio per raggiunti limiti di età, alla percezione di una retribuzione sufficiente e proporzionata all’attività lavorativa svolta dall’interessato: la vulnerazione discende dalla dilazione temporale e dalla rateizzazione del pagamento della somma dovuta, non accompagnate da un meccanismo di adeguamento degli importi pagati all’andamento dell’inflazione.
Fonte: giustizia-amministrativa.it